Art. 6.
(Azioni civili connesse con i reati).

      1. In seguito alle pronunce emesse ai sensi degli articoli 3, comma 2, secondo periodo, e 4, comma 4, secondo periodo, la costituzione di parte civile eventualmente

 

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già effettuata decade. In tale caso i termini di prescrizione per le azioni civili connesse al reato sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data di deposito della sentenza definitiva.
      2. Nel caso di riproposizione dell'azione civile in un autonomo processo civile restano validi gli atti compiuti fino alla sentenza e le relative copie autentiche possono essere prodotte nel giudizio civile.